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Sostegno capitalizzazione imprese – Italia
 
15/04/2024
 
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha previsto un sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, previsto dal decreto 22/4/2022, ovvero:
- Investimenti in beni strumentali: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
- Investimenti 4.0: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
- Investimenti green: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
 
Soggetti beneficiari
Le micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda, risultino:
- costituite in forma di società di capitali e iscritte nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”;
- non annoverare  tra  gli  amministratori  o  i  soci, persone condannate con sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna divenuto irrevocabile;
 
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo, di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
 
Caratteristiche dell’aumento del capitale sociale
Entro la data di presentazione della domanda di  contributo, le MPMI devono avere deliberato un aumento del capitale sociale,  in  misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento.
 
L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in  denaro e  deve risultare dalla delibera adottata dalla MPMI come “versamento in conto aumento capitale”.
 
A pena di revoca del contributo, l’aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla MPMI, entro e  non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo: Entro però questo termine, la MPMI è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Se l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio, ovvero da una srls, l’aumento di capitale deve risultare interamente versato.
 
A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell’aumento di capitale non versata entro il termine previsto, deve risultare effettuato dalla MPMI, entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale  alle  quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente  previsto  dal provvedimento di concessione.
 
Misura contributo per la capitalizzazione
A fronte dell’aumento di capitale, il contributo  di  cui  all’articolo  11  del   decreto   22/4/2022, condizionato all’adozione di una delibera di finanziamento, in cui viene concessa un’agevolazione, nella forma di contributo in conto impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni, a un tasso d’interesse annuo pari:
a) al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
b) al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.
 
è incrementato:
a) al 5% per le micro e piccole imprese;
b) al 3,575% per le medie imprese.
 
In caso di riduzione dell'importo del  finanziamento, l’importo dell’aumento di capitale può essere ridotto purché sia  rispettato il limite del 30% dell'importo del finanziamento.
 
Dotazione finanziaria 80 milioni di euro.

Presentazione
Le MPMI che abbiano deliberato l’aumento di capitale, devono presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Il Ministero, entro la data del 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese fornirà le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definirà gli schemi di domanda e di dichiarazione.